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12/08/13
Cosa fare in caso di incidente con un veicolo non assicurato: parte seconda
Se doveste incorrere in un incidente stradale con un veicolo non assicurato o non identificato, vi è la possibilità, per essere risarciti, di ricorrere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il Fondo, amministrato dalla Consap sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:

- veicoli o natanti non identificati per i soli danni alla persona (dal 24/11/2007 il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose con una franchigia di € 500,00 in caso di danni gravi alla persona),
- veicoli o natanti non assicurati per i danni alla persona nonché per i danni alle cose con una franchigia, per questi ultimi, di € 500,00 (dal 24/11/2007 i danni alle cose vengono risarciti integralmente),
- veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose,
- veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Il Fondo provvede, inoltre, al risarcimento del danno nei seguenti casi:

- sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose,
- sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. L’intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per i danni a persona per sinistro e € 1.000.000,00 per i danni a cose per sinistro).
07/08/13
Autorizzata la fusione tra Fondiaria-Sai SpA e Unipol Assicurazioni SpA
Con comunicazione del 25 luglio scorso, l’IVASS ha rilasciato l’autorizzazione all’operazione di fusione per incorporazione in Fondiaria-Sai Spa di Unipol Assicurazioni SpA, Premafin Finanziaria SpA ed eventualmente di Milano Assicurazioni Spa ove l’assemblea di tale società lo deliberi.
Sulla base della normativa vigente, l’attività di vigilanza svolta dall’IVASS è stata diretta ad accertare il rispetto del principio di sana e prudente gestione e il possesso da parte della società incorporante, una volta attuata la fusione, di un adeguato margine di solvibilità e di attivi idonei alla copertura delle riserve tecniche.
Le verifiche e gli accertamenti condotti hanno confermato il rispetto delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’IVASS.
Con questa fusione si è venuto a creare il secondo gruppo assicurativo italiano dopo le Generali nasce, quindi, ufficialmente la Unipol-Sai Assicurazioni.
04/05/13
10e30. Al via a maggio la prima newsletter di informazione assicurativa SAFI Insurance
Nel mese di maggio partirà la prima newsletter di informazione e comunicazione agli iscritti e ai Clienti aderenti di SAFI Insurance. Tale strumento permetterà di portare a conoscenza le ultime novità in campo assicurativo, eventuali sviluppi normativi, nuovi prodotti commercializzati o offerte speciali attive nei diversi momenti dell’anno.
Inoltre sarà dato ampio spazio ad articoli informativi di pubblica utilità che possono aiutare a capire come comportarsi in caso di eventi stradali particolari.
Nei numeri futuri, spazio anche a curiosità assicurative o comunicazioni provenienti dall’Istituto di Vigilanza che possono riguardare gli utenti delle strade o gli acqui- renti di prodotti assicurativi.
La Newsletter avrà cadenza trimestrale.
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28/04/13
Obbligatoria per gli Avvocati la polizza di Responsabilità Civile e Infortuni
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n° 15 del 18 gennaio 2013 è entrata in vigore la legge n° 247 del 31 dicembre 2012. Tale legge è volta ad un riordino nella professione forense e, tra le altre cose, pone l’accento, all’articolo 12, sulle coperture assicurative che gli avvocati, le associazioni o le società tra professionisti sono obbligati a stipulare. Dal prossimo agosto 2013, quindi, colui che esercita la professione forense dovrà stipulare una polizza di Responsabilità Civile derivante dall’esercizio della Professione, accomunando quindi anche gli Avvocati all’obbligo generale previsto per tutti i professionisti, e una polizza infortuni.

Vediamo nel dettaglio cosa riporta l’articolo 12 della suddetta legge:

…omissis
1. Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni. L’Avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’Avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. All’Avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministero della Giustizia, sentito il CNF.
…omissis

E’ sicuramente un intervento importante quello della riforma forense che pone le linee guida per migliorare l’attività in favore di coloro che necessitano di assistenza legale per tutelare i propri diritti. Certamente l’aspetto assicurativo tutela maggiormente i Clienti per eventuali danni a loro causati dallo svolgimento della propria professione dall’Avvocato a livello civile, ma non solo, pone il professionista stesso in una situazione più “tranquilla” in quanto il suo patrimonio personale è tutelato con la polizza assicurativa da eventuali richieste di risarcimento che i Clienti possono avanzare. Maggiori dubbi pone l’obbligo della polizza infortuni. Se da una parte si vuole tutelare chi è all’inizio dell’attività o il tirocinante da eventuali infortuni occorsi durante l’attività professionale, poco si può capire dell’obbligo importo ai professionisti, soprattutto in relazione al fatto che tante altre categorie professionali, magari più esposte a rischi di quelle legali, non hanno l’obbligo ad assicurarsi per gli infortuni.
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