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27/04/16
Reato di Omicidio Stradale e Lesioni Stradali
Il 25 marzo scorso, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 70 della Legge n° 41 del 23/03/2016, è entrata in vigore la nuova normativa in materia di circolazione stradale che ha introdotto il reato di omicidio stradale e lesioni stradali.
Le novità introdotte sono volte ad inasprire le pene precedentemente applicate con l’obiettivo di rendere più sicure le strade e autostrade italiane e cercare di ridurre le vittime stradali e gli infortunati.
Pene ancora più severe sono previste per chi guida sotto l’effetto di alcolici e droghe, oltre al massimo rigore nei confronti dei pirati della strada, con la possibilità anche di arrivare alla revoca della patente.
Prima della modifica normativa, l’omicidio stradale era un’aggravante del reato di omicidio colposo in generale (art. 589 del codice penale) con delle sanzioni minime: la reclusione prevista andava dai 2 ai 7 anni e, in presenza di guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, da 3 a 10 anni. Con queste pene vi era la possibilità di arrivare alla sospensione condizionale della pena per le sanzioni detentive sino a due anni, quindi una sostanziale impunità.
L’omicidio stradale introdotto prevede tre varianti: l’art. 589 bis del codice penale prevede:
  • l’attuale pena per l’ipotesi base, ovvero quando la morte sia stata causata violando il Codice della Strada ;
  • da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto l’effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave ;
  • reclusione da 5 a 10 anni se il reato è stato effettuato in stato d’ebbrezza più lieve o abbia causato l’incidente a seguito di condotte particolarmente pericolose.
Le lesioni stradali, art. 590 bis del codice penale, sono state introdotte per la volontà di sanzionare con maggior severità rispetto al passato. La pena base resa immutata, mentre viene elevata la reclusione in caso di guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oppure con condotte pericolose.
Sono state, poi, previste delle sanzioni aggravate anche per i conducenti di mezzi pesanti qualora causino un omicidio o delle lesioni stradali sotto l’effetto di stupefacenti o in stato di ebbrezza anche lieve.
In caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali, viene automaticamente revocata la patente di guida. La nuova patente potrà essere ottenuta soltanto dopo 15 anni, in caso di omicidio, o 5 anni, in caso di lesioni. Se il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, la revoca avrà durata di 30 anni.
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