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27/04/16
Reato di Omicidio Stradale e Lesioni Stradali
Il 25 marzo scorso, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 70 della Legge n° 41 del 23/03/2016, è entrata in vigore la nuova normativa in materia di circolazione stradale che ha introdotto il reato di omicidio stradale e lesioni stradali.
Le novità introdotte sono volte ad inasprire le pene precedentemente applicate con l’obiettivo di rendere più sicure le strade e autostrade italiane e cercare di ridurre le vittime stradali e gli infortunati.
Pene ancora più severe sono previste per chi guida sotto l’effetto di alcolici e droghe, oltre al massimo rigore nei confronti dei pirati della strada, con la possibilità anche di arrivare alla revoca della patente.
Prima della modifica normativa, l’omicidio stradale era un’aggravante del reato di omicidio colposo in generale (art. 589 del codice penale) con delle sanzioni minime: la reclusione prevista andava dai 2 ai 7 anni e, in presenza di guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, da 3 a 10 anni. Con queste pene vi era la possibilità di arrivare alla sospensione condizionale della pena per le sanzioni detentive sino a due anni, quindi una sostanziale impunità.
L’omicidio stradale introdotto prevede tre varianti: l’art. 589 bis del codice penale prevede:
  • l’attuale pena per l’ipotesi base, ovvero quando la morte sia stata causata violando il Codice della Strada ;
  • da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto l’effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave ;
  • reclusione da 5 a 10 anni se il reato è stato effettuato in stato d’ebbrezza più lieve o abbia causato l’incidente a seguito di condotte particolarmente pericolose.
Le lesioni stradali, art. 590 bis del codice penale, sono state introdotte per la volontà di sanzionare con maggior severità rispetto al passato. La pena base resa immutata, mentre viene elevata la reclusione in caso di guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oppure con condotte pericolose.
Sono state, poi, previste delle sanzioni aggravate anche per i conducenti di mezzi pesanti qualora causino un omicidio o delle lesioni stradali sotto l’effetto di stupefacenti o in stato di ebbrezza anche lieve.
In caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali, viene automaticamente revocata la patente di guida. La nuova patente potrà essere ottenuta soltanto dopo 15 anni, in caso di omicidio, o 5 anni, in caso di lesioni. Se il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, la revoca avrà durata di 30 anni.
14/04/16
Curiosità dalla rete: mezzo milione di francesi guida senza assicurazione
Sarebbero almeno mezzo milione i francesi alla guida senza la dovuta assicurazione, complice un sistema di controlli insufficiente e non alla pari degli altri paesi europei, Italia inclusa, dove si spera di vincere il fenomeno incrociando i database delle compagnie assicurative con quelli della Motorizzazione civile e delle telecamere delle autostrade. Pochi controlli, maggior serenità per gli automobilisti francesi che viaggiano ancora, ad oggi, senza assicurazione.

Ne parla Italia Oggi in un articolo a firma di Giuseppe Corsentino ; la scoperta è stata fatta dal Fonds de garantie des accurances obligatoires de dommages, fondo di garanzia che rimborsa le vittime degli incidenti stradali quando il responsabile è un non assicurato. Appena insediato il nuovo presidente, Pierre Delmas-Goyon, ha chiesto un report dettagliato sulle attività degli uffici e da qui la scoperta di un fenomeno in ascesa.

Gli automobilisti senza assicurazione sarebbero di tre tipi: i guidatori “d’occasione” che non ritengono quindi di doversi assicurare, quelli che hanno perso il lavoro o sono senza soldi e quindi non hanno le possibilità economiche di pagarla e i “delinquenti” addirittura senza patente, i criminali, la categoria più pericolosa.

Una battaglia che si può vincere solo sul campo dei controlli, dove la Francia risulta ancora carente nelle possibilità di incrociare le banche dati, come avviene in Italia.

Link
Per chi volesse leggere l’articolo completo
14/03/16
Novità Ddl concorrenza, stessa classe e stretta sui falsi testimoni

Via libera della commissione Industria al Senato ad alcuni emendamenti del Ddl concorrenza, il quale introduce alcune novità per le assicurazioni tra cui il rendere omogenee le tariffe a parità di classe qualora il consumatore scelga di cambiare compagnia, la maggiore attenzione ai testimoni degli incidenti stradali e il rinnovo delle polizze accessorie.

È consueto al momento di sottoscrizione di un nuovo contratto con un’assicurazione differente da quella precedente, notare una retrocessione di classe di merito che si traduce in un innalzamento del premio annuale da versare.

Una prima riforma propone l’adeguamento delle tariffe come viene comunicato nel testo: «Le imprese assicurative devono garantire, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto», questo per favorire inoltre una maggiore mobilità. Infatti la nuova disposizione prevede il divieto per le compagnie «di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative».

Per prevenire eventuali truffe ai danni delle stesse compagnie, nel Ddl concorrenza si pone una stretta anche sui falsi testimoni degli incidenti stradali (quelli che danneggiano solo le cose e non le persone). Se una persona negli ultimi cinque anni viene chiamata a testimoniare in più di tre cause per sinistri stradali documentate nella banca dati, il giudice trasmetterà un’informativa alla Procura della Repubblica in relazione alla ricorrenza del nominativo.

Con riferimento alle polizze accessorie, i contratti di assicurazione accessori diversi dall’RC Auto che tutelano ad esempio da furto e incendio, la nuova disposizione esclude il tacito rinnovo: scadranno ogni anno senza che l’assicurato ne debba fare richiesta.


22/02/16
Contrassegno digitale, banche dati non ancora aggiornate

Dal 18 ottobre 2015 le compagnie assicurative hanno modificato la loro modulistica stampando esclusivamente il certificato di assicurazione e la carta verde (utilizzata per viaggiare in alcuni Paesi esteri), data la dematerializzazione del contrassegno.

Attualmente l’unico documento obbligatorio (previsto dall’art. 180 del Codice della Strada) che si deve ancora presentare è il certificato assicurativo (e carta verde) rilasciato dalla compagnia che attesta l’esistenza, la validità e la durata, oltre agli estremi riguardanti polizza, compagnia e assicurato. Grazie proprio al formato cartaceo le Forze dell’Ordine possono verificare i requisiti in regola.

Nonostante il sistema preveda il controllo automatico della copertura attraverso il numero di targa, le banche dati che comunicano la presenza o assenza dell’assicurazione non sono ancora aggiornate in tempo reale. Dunque, nel caso in cui dovessero insorgere dei contrasti col database virtuale, il Ministero dell’Interno chiarisce l’esito della controversia attraverso la circolare numero 300/A/8593/15/101/20/21/7 (datata 10 dicembre 2015): «Qualora la data di validità indicata nel certificato di assicurazione fosse diversa da quella risultante dalle banche dati, con la prima (certificato) scaduta e la seconda non ancora, si provvederà a contestare la violazione dell’art. 180, commi 1 e 7, del C.d.S., con l’intimazione ad esibire il certificato in corso di validità e data coincidente con quella delle banche dati. Qualora invece fosse quest’ultima (banche dati) ad essere non più in corso di validità, farà fede il certificato valido.
Negli accertamenti da remoto si farà riferimento alla validità che risulta presso l’Archivio nazionale dei veicoli, gestito dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti. Se scaduta, su questa prevale il certificato valido o, eventualmente, l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, rilasciati dalla compagnia di assicurazione».

In merito alla possibile discordanza dei dati, anche l’IVASS (Istituto di Vigilanza) fa presente che le compagnie si espongono a una serie di rischi di contenzioso nei confronti dell’assicurato se non mettono a disposizione i dati corretti poiché creano un danno a quest’ultimo, oltre a rendersi bersaglio di potenziali sanzioni da parte dell’Istituto per non aver operato secondo le norme.

Ultima novità comunicata dall’IVASS è la conferma all’invio via e-mail del documento cartaceo: «nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica» - si legge nel Provvedimento 22 dicembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, la Legge di Stabilità 2016 prevede che per i prossimi controlli elettronici saranno utilizzati anche gli autovelox, e in caso di inottemperanza sarà prevista una sanzione pari a 848 euro, che si riduce a 212 euro se viene pagata entro 15 giorni.


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